Art. 6.
(Consulta nazionale delle associazioni familiari).
1. La Consulta nazionale delle associazioni familiari è organo di consulenza dell'Autorità alla quale rappresenta, altresì,
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le esigenze delle famiglie, anche in relazione ai vari contesti territoriali.
2. L'attività e la composizione della consulta sono disciplinate da apposito regolamento dell'Autorità che prevede, altresì, i requisiti delle associazioni che vi aderiscono, in conformità ai princìpi della presente legge.